Pubblichiamo questo articolo ripreso dal sito del Circolo
Territoriale di Roma di VAS (Verdi Ambiente e Società) di cui è
responsabile il Dott. Arch. Rodolfo Bosi:
http://www.vasroma.it/le-ulteriori-novita-dellaggiornamento-al-3-aprile-2015-dellelenco-delle-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/
L’analisi dell’ Elenco contribuenti inseriti nella Nuova Banca Dati al 3 aprile 2015 ci
fa sapere anzitutto quali sono gli ulteriori soggetti che entro il 31
gennaio 2015 si sono messi in regola con gli adempimenti amministrativi
per l’anno 2015.
Sono i seguenti sette:
LIMITI MARIA VITTORIA – codice n. 0011 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 1 impianto senza scheda)
PUBLI MEDIA S.r.l. – codice n. 0018 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 240 impianti senza scheda)
BLANDINO GIOVANNI – codice n. 0059
LAZZARO ANGELO – codice n. 0110 (dichiarato cessato parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 193 impianti senza scheda)
PUBLIECO S.r.l. – codice n. 0118
POSTER DI LUCA PACIFICO E C. S.a.s. – codice n. 0128
MESSAGE – codice n. 0136 (dichiarata cessata parzialmente ex deliberazione n. 425/2013, con 35 impianti senza scheda).
Si vanno ad aggiungere alle 73 ditte pubblicitarie accertate nel precedente aggiornamento al 10 marzo 2015 (vedi http://www.vasroma.it/le-ulteriori-novita-dellaggiornamento-al-10-marzo-2015-dellelenco-delle-ditte-pubblicitarie-inserite-nella-nuova-banca-dati/#more-17368).
Ma la vera ulteriore novità consiste nel seguente avviso che è stato voluto mettere alla attenzione all’inizio dell’elenco.
Attenzione: Con
la pubblicazione delle presenti informazioni, i privati che intendono
affittare/acquistare spazi pubblicitari sono messi in condizione di
conoscere le società pubblicitarie
che hanno titolo ad effettuare pubblicità sul territorio nel 2015.
Pertanto, in caso di affitto/acquisto di spazi pubblicitari da società qualificate come abusive non è invocabile la buona fede
in sede di accertamento della violazione da parte dell’Amministrazione e
determina il sorgere della responsabilità solidale nella violazione di
cui all’art. 6 della Legge n. 689/81.
Il soggetto pubblicizzato è
responsabile in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’art. 6
comma 2 del D.Lgs. 507/1993 e dell’art. 22 comma 1 della Deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014.
Pertanto viene attivato nei confronti
del pubblicizzato il recupero del Canone di Iniziativa Pubblicitaria ai
sensi degli artt. 21 e seguenti del vigente Regolamento di Pubblicità
(Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30/7/2014), nonché
della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31 del Regolamento di
Pubblicità e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del
21/1/2008.
Il procedimento di recupero predetto è
inviato alla Guardia di Finanza per le attività di contrasto
all’evasione fiscale, in aderenza alle disposizioni normative della
Legge n. 248 del 2005.
Il richiamato art. 6 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981 stabilisce che “il
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato
in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua
volontà.”
Il richiamato 2° comma dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, dedicato al “soggetto passivo”, dispone testualmente che “è solidalmente
obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.”
Il vigente comma 12 dell’art. 23 del D.Lgs.n. 285 del 30 aprile 1992,
con cui è stato emanato il Codice della Strada, dispone a sua volta che
“chiunque
non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.”
Il richiamato 1° comma dell’art. 22 del nuovo Regolamento di Pubblicità stabilisce che “è
solidalmente obbligato al pagamento del canone il soggetto richiedente
la pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce o fornisce i
servizi oggetto della pubblicità.”
Il suddetto riferimento normativo è improprio perché riguarda
l’eventuale mancato pagamento del Canone Iniziative Pubblicitarie
(C.I.P.) da parte del “soggetto titolare dell’autorizzazione”, mentre per il “caso di installazione di mezzi pubblicitari o di effettuazione di pubblicità abusiva” vale il successivo 2° comma che prescrive che “è
tenuto al pagamento dell’indennità pari al canone oltre alle sanzioni
previste dalle vigenti normative, il proprietario del mezzo
pubblicitario o colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo
attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso” con la precisazione che “è
solidalmente obbligato al pagamento dell’indennità il soggetto
richiedente la pubblicità e il soggetto che produce o vende la merce o
fornisce i servizi oggetto della pubblicità.”
La citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 gennaio 2008 concerne la “Determinazione Sanzione Amministrativa Pecuniaria dovuta per installazione di mezzi pubblicitari non autorizzati”
ai sensi dell’art. 31 dell’allora Regolamento di Pubblicità approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 12 aprile 2006:
determina “la sanzione
amministrativa pecuniaria, di cui all’art. 31 del Regolamento Comunale
recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di
pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 100 del
12 aprile 2006, in misura doppia della tariffa pecuniaria per il canone,
in applicazione dell’art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997”.
L’art. 31 disponeva che “Nei
casi di installazione di mezzi non autorizzati è applicata, a norma
dell’art. 62, comma 2, lett. e), del decreto legislativo n. 446/97, una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’importo
della relativa tariffa, né superiore al doppio della medesima.”
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30 marzo 2009 l’art. 31 è stato sostituito dal seguente testo: “Nei
casi di installazione di mezzi non autorizzati è applicata, a norma
dell’art. 62, comma 2 lettera e), del Decreto Legislativo n. 446/1997,
l’indennità pari al canone ed una sanzione amministrativa pecuniaria di
importo non inferiore a quello dell’indennità, ne superiore al doppio
della medesima”.
Con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 il testo dell’art. 31 è diventato ora il seguente: “Nei
casi di installazione di mezzi non autorizzati, ai sensi dell’art. 62,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio del
canone dovuto”.
In conclusione il dott.
Francesco Paciello ha voluto avvertire il soggetto pubblicizzato del
rischio di essere anche lui sanzionato nel caso che si servisse di
impianti pubblicitari “senza scheda”.
Dott. Arch. Rodolfo Bosi - Responsabile del Circolo Territoriale di Roma della associazione Verdi Ambiente e Società (VAS) - circolo.vas.roma@gmail.com
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ottime novità, escluse le nuove ditte.
RispondiEliminaforse le multe vere ai pubblicizzati faranno davvero la differenza.
ricomincerò dunque volentieri con le mie segnalazioni.
a proposito: chi scommette che l'ennesimo cartellone che preparano in via delle conce con i soliti due mezzi tubi cementati a terra (ora vuoti e non protetti) sarà una vecchia conoscenza?
lob